Applicazione delle leggi di tutela degli animali

I punti essenziali a livello pratico-operativo per il singolo cittadino

o per le associazioni che intendano denunciare un illecito in materia di tutela di animali

1. Trattandosi di reato, e’ competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (P.G.):
Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc.

2. Non e’ assolutamente vero che questo sia un reato di competenza solo delle guardie zoofile.
La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n. 1872 del 27/9/91).

3. Un privato cittadino e/o un’associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall’art. 727 (o da altri articolo del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. La denuncia può essere:

Immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protrarsi della situazione antigiuridica.

Scritta in carta e forma libera (non servono carta da bollo o moduli predefiniti) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l’ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).

5. La denuncia e’ una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento.

6. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

Il nome, cognome e indirizzo del denunciante;
in caso di associazione, oltre all’intestazione della stessa sarà necessario indicare il nome del firmatario.

Una esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti.

Elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili.

I nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti.

Ove possibile, alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto.

Data e firma.

7. Dopo aver presentato la denuncia, non limitarsi ad attenderne gli esiti (non vi e’ obbligo di avvisare il denunciante dell’evolversi della procedura…) ma sarà opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l’epilogo del caso all’organo al quale e’ stata presentata la denuncia.

8. In caso di inerzia dell’organo di P.G. si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.

9. In caso di archiviazione presso il Procuratore della Repubblica sarà opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa.

10. Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale, sarà opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile, al fine di entrare di diritto nel processo; non si deve attendere il momento del giudizio, ma costituirsi parte civile in precedenza, in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento.


Fac-Simile di denuncia per abbandono o maltrattamento

Al Signor Procuratore della Repubblica
Presso la Pretura di………………………………..
Oppure
Al Comando Stazione (indicare l’Arma)
di……………………………………………………………….

La/il sottoscritta/o …………………………………(nome – cognome)
residente
in………………………………………………….(via – città)
espone quanto segue.
Il giorno…………………………….alle ore……………………………….in località……………del Comune di……………….
ho assistito-sono venuta/o a conoscenza all’/dell’abbandono di…………………………………………………..
(esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito integrata il più possibile da elementi come descrizione dell’animale, numeri di targa di automobili, testimoni, fotografie, riprese video).
Trattasi di violazione dell’articolo 727 del Codice Penale così modificato dalla Legge 22 novembre 1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” che recita testualmente “ Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda da lire due milioni (€ 1032,91) a lire dieci milioni (€ 5164,57). La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo”.
Tale condotta ha provocato grave strazio (o sta continuando a provocare grave strazio) all’animale.
Si chiede di accertare e perseguire penalmente il/i responsabile/i anche al fine di non permettere che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze.
Si chiede di poter essere portata/o a conoscenza di un eventuale archiviazione ai sensi dell’articolo 408 del Codice di Procedura Penale.
Si ringrazia.

Firma e data

10 Risposte to “Applicazione delle leggi di tutela degli animali”

  1. Federica Says:

    Mi aiutate a capire se esiste qualche regolamento per chi vende animali nei negozi? Ho cercato un po’ su internet ma non ho trovato nulla. Quello che mi interessa è sapere se devono rispettare delle regole riguardo all’ubicazione degli animaletti nelle gabbie. E’ possibile insomma, che nella stessa gabbietta divisa solo da una paretina di plastica convivano un furetto e delle cavie? Purtoroppo questo l’ho visto ieri in un negozio. Il furetto era agitatissimo e le cavie in un angolino tremanti. Ma nella natura non se le mangerebbe? E nel caso che ci sia qualche legge, chi la deve fare applicare? La Forestale, i NAS, o chi? Grazie mille.

  2. Ciao Federica, non ho trovato di meglio… credo che la modalità di detenzione degli animali sia data da una regola di buon senso e dalla sensibilità del singolo.
    a mio avviso chiunque riscontrasse situazioni non ottimali, nella gestione di queste attività commerciali, è tenuto a segnalarlo all’AUSL di competenza a mezzo lettera, indicando i motivi della segnalazione e richiedendo un intervento a tutela di questi animali.

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER ATTIVITA’ DI COMMERCIO DI ANIMALI
    DA COMPAGNIA, QUALI, AD ESEMPIO, NEGOZI DI VENDITA DI ANIMALI, TOELETTATURE,
    PENSIONI E ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO
    (D.G.R. n. 243 del 07/02/2006 – D.G.R. n. 272 del 06/02/2007 –
    Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome in materia di benessere
    degli animali da compagnia e pet-therapy del 06/02/2003)

    Chiunque volesse avviare attività di commercio di animali da compagnia dovrà fare domanda per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della D.G.R. n. 243 del 07 febbraio 2006 che da attuazione all’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2003, n. 51, con riferimento all’attività di: vendita, toelettatura, pensione, addestramento di animali da compagnia: cani gatti furetti altri animali da compagnia con esclusione delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica.

    DICHIARANDO
    1. che nell ’esercizio dell’attività oggetto della presente richiesta di autorizzazione vengono
    rispettate le vigenti disposizioni sul benessere animale individuando e fornendo i dati di un responsabile dell’assistenza agli animali che ha acquisito competenza in materia
    2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A.
    3. di ottemperare alle prescrizione che saranno impartite dal competente Servizio Veterinario
    in occasione dei sopralluoghi ispettivi.

    IMPEGNANDOSI INOLTRE
    1. (escluse le attività di toelettatura e addestramento) – a tenere aggiornato un registro di carico scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
    2. (per le attività di vendita) – a. per i cani detenuti nell’esercizio di vendita, già iscritti all’anagrafe canina Regionale e che vengono venduti, a segnalare almeno mensilmente al Servizio Veterinario
    dell’ AUSL il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
    b. per i cani detenuti nell’esercizio di vendita, non iscritti all’ anagrafe canina Regionale, a trasmettere almeno mensilmente al Servizio Veterinario dell’ AUSL, la documentazione di “denuncia di proprietà e richiesta d’iscrizione all’anagrafe canina”;
    c. a rilasciare all’acquirente un documento informativo sui bisogni etologici dell’animale venduto;
    d. a non vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

  3. Federica Says:

    Grazie per le informazioni. Domani andrò a verificare e se la situazione non è cambiata procederò.

  4. mario bernazzani Says:

    ciao
    volevo segnalarti quanto mi è accaduto.
    ho acquistato un cocker di 2 mesi e mezzo presso l’allevamento amatoriale la Ghirardina di Vergne.
    il cucciolo si ammala di parvovirosi dopo 7 giorni e certificata da esame fecale dopo 10.
    il libretto sanitario consegnato dall’allevatore riporta date dei vaccini ma non timbri e nominativi dei veterinari che hanno eseguito la profilassi.
    il cane per fortuna ce l’ha fatta con spese pari al costo del cane e ovviamente adesso l’allevatore non si vuole assumere nemmeno in parte i costi delle cure.
    quali sono i miei diritti in questo caso?
    e quali quelli dell’allevatore?
    grazie

  5. Abbiamo trovato un cane paralizzato ed il sindaco, ha deciso per l’eutanasia. Premetto che il cane non soffre, anzì, è socievole e molto dolce…
    Ma se non soffre, perchè l’eutanasia? Ci liberiamo di un costo?

  6. Nel caso in cui un cane di un gregge, condotto da relativo pastore, assale ed uccide un gatto domestico, che reato è?

  7. maria celeste Says:

    Salve c’era una gatta libera nel mio condominio una signora del palazzo l’ha prelevata insieme ai suoi cuccioli dicendo che la faceva sterilizzare per poi riportarla e invece non l’ha più reimmessa e dice che è stata data in adozione.
    Si rifiuta categoricamente di fornire alcuna indicazione.
    Cosa si può fare? ha commesso reato?e se si quale?
    All’ ufficio comunale diritti degli animali hanno cestinato la mia segnalazione perchè affermano che non si tratta di maltrattamento…abito a Palermo.
    grazie

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  9. buonasera!!!
    scrivo per avere dei chiarimenti al riguardo della vendita di cuccioli di cane in negozio…
    In un centro commerciale vicino a dove abito, c’é un negozio di articoli per animali. in vetrina ci sono due teche sovrapposte; in quella inferiore di solito viene tenuto un cane abbastanza grande da potersi muovere ed uscire, poiché la teca é aperta da un lato. nella parte superiore c’é la teca completamente chiusa. In essa viene tenuto un piccolo cucciolo, che anche ad occhio profano non sembra avere almeno 60 giorni. Viene tenuto in mezzo a trucioli di carta con un piccolo cuscino sul quale appoggiarsi se vuole. La teca ha, (o avrebbe) a dire del negoziante una luce riscaldante per il ‘benessere’ del cucciolo. Qunao mi é capitato di fare obiezioni la prima volta che ho visto la situazione, il negoziante si é voltato male, chiedendomi se fossi un veterinario, che il cucciolo é svezzato, che ha la luce riscaldante eccetera….ma……
    giusto stasera abbiamo appurato che il cucciolo di turno, davvero piccolissimo, quando il negozio viene chiuso, resta solo, al buio e, quel che é peggio, senza la lampada riscaldante che ne garantirebbe un ridotto malessere.
    In notti del genere quel cucciolo muore di freddo, e se nel buio urta quel po’ d’acqua che gli si lascia, si bagna anche.
    Vorrei capire come agire affinché in questo negozio si perpetrino di continuo queste vergogne….
    Rita (Giovinazzo _ Bari)

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